Una società in liquidazione presentava domanda di concordato preventivo in continuità indiretta, fondando il piano su contratti di affitto d'azienda stipulati circa dieci anni prima del ricorso. L'Istituto Previdenziale e l'Agenzia delle Entrate contestavano l'omologazione, rilevando l'assenza di una reale continuità aziendale e il difetto di collegamento tra i vecchi affitti e la procedura di risanamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice, confermando la revoca dell'omologa. I giudici hanno stabilito che il concordato preventivo in continuità indiretta richiede un nesso funzionale e temporale diretto tra l'affitto d'azienda e il piano di ristrutturazione. Un contratto di affitto stipulato molti anni prima non soddisfa i requisiti di legge.
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