La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in liquidazione, confermando l'inammissibilità della sua domanda con riserva di accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti. I giudici hanno stabilito che la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve essere formalizzata tramite un verbale redatto da un notaio, come previsto dall'articolo 120-bis del Codice della Crisi e dell'Insolvenza. Questa formalità non è un semplice adempimento burocratico, ma un requisito societario essenziale per garantire la trasparenza verso i soci e i terzi, oltre a definire le responsabilità degli amministratori. Di conseguenza, la mancanza del verbale notarile rende la domanda con riserva del tutto inammissibile, confermando l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta dall'ente creditore.
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