L'Amministrazione Doganale ha chiesto il pagamento di dazi doganali ordinari a una Società Importatrice di aglio dall'Egitto, revocando l'agevolazione tariffaria. La revoca era dovuta al fatto che le autorità egiziane non avevano completato i controlli sui certificati, poiché l'ufficio italiano aveva inviato solo copie e non gli originali, contrariamente alla prassi precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Doganale. I giudici hanno stabilito che l'importatore, avendo presentato tutti i documenti corretti, ha agito in buona fede. La mancata verifica dell'origine è dipesa esclusivamente dalla mancata collaborazione tra le dogane dei due Paesi. Pertanto, la società non deve pagare le maggiori imposte, salvaguardando il principio dei dazi doganali e origine preferenziale.
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