La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riguardante il pagamento dell'imposta di registro su una sentenza di trasferimento immobiliare. Il fisco aveva inizialmente annullato un avviso di liquidazione in autotutela, ritenendo erroneamente che il tributo fosse dovuto solo dopo l'avveramento di una condizione sospensiva. Successivamente, l'Agenzia ha emesso un nuovo atto, ma oltre il termine di cinque anni dalla registrazione della sentenza. La Corte ha chiarito che l'imposta di registro proporzionale è dovuta immediatamente anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo, e che l'autotutela non costituisce un accordo tra le parti, confermando così l'avvenuta decadenza del potere impositivo.
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