Una società costruttrice e un acquirente stipulano un contratto preliminare per un immobile, condizionato all'ottenimento di un mutuo agevolato. La società non fornisce la documentazione necessaria, impedendo il mutuo. Dopo anni, la società chiede la risoluzione del contratto, mentre l'acquirente chiede i danni. La Cassazione, affrontando il tema dell'inadempimento preliminare, ha stabilito che il momento per calcolare il risarcimento del danno, derivante dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la pendenza di una condizione sospensiva, non è la data della domanda di risoluzione, ma quando la parte inadempiente ha reso impossibile l'avveramento della condizione. La sentenza d'appello è stata cassata per una nuova valutazione.
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