La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello per reati legati al traffico di stupefacenti, ha tentato di contestare in sede di legittimità la qualificazione giuridica dei reati-fine. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la rinuncia ai motivi d'appello, necessaria per perfezionare il concordato in appello, determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto dell'accordo. Di conseguenza, non è possibile riaprire questioni di merito o di qualificazione giuridica su punti precedentemente rinunciati volontariamente dalle parti.
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