La Corte di Cassazione ha affrontato la complessa questione della compensazione impropria all'interno di un rapporto consortile durante un concordato preventivo. Una cooperativa, ammessa alla procedura concorsuale in continuità aziendale, vantava crediti per lavori eseguiti dopo l'apertura della stessa. Il consorzio di appartenenza pretendeva di compensare tali crediti con un debito di manleva della cooperativa sorto per fatti anteriori alla procedura. La Suprema Corte ha confermato l'illegittimità di tale operazione, stabilendo che, ai sensi dell'art. 56 della Legge Fallimentare, la compensazione richiede che entrambi i crediti siano sorti prima della domanda di concordato, al fine di non alterare la gerarchia dei creditori.
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