La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'impugnabilità della sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Un imputato, condannato per rapina aggravata, aveva proposto ricorso lamentando vizi di motivazione e l'errata applicazione di aggravanti dopo aver concordato la pena in secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il concordato in appello limita drasticamente i motivi di ricorso esperibili. Sono ammissibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo, mentre restano precluse le contestazioni sul merito della responsabilità o sulla misura della pena, salvo il caso di pena illegale.
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