La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver aderito al concordato in appello per un reato legato agli stupefacenti, ha impugnato la sentenza sostenendo che il giudice non avesse verificato la validità del suo consenso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la censura era formulata in modo generico. La decisione ribadisce che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione deve basarsi su vizi specifici e documentati, pena la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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