La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che aveva precedentemente optato per il concordato in appello. Il ricorrente aveva tentato di contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena, i motivi di ricorso sono limitati esclusivamente alla formazione della volontà, al consenso del Pubblico Ministero o all'illegalità della sanzione. Poiché il ricorso non riguardava tali aspetti specifici, è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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