La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver aderito al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha tentato di contestare la sussistenza del reato di rapina. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a far valere vizi di motivazione o questioni di merito. Il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del Pubblico Ministero o in caso di pena illegale. Poiché il ricorrente ha riproposto questioni di fatto precluse dall'accordo, è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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