La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non ha l'obbligo di motivare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La decisione nasce dal ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena per rapina e lesioni, contestava l'assenza di motivazione sul proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
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