La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43700/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile di un imputato che, dopo aver concordato la pena (patteggiamento), ne contestava la motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che le censure sul trattamento sanzionatorio sono incompatibili con l'accordo stesso, che implica il consenso alla pena, rendendo il ricorso inammissibile.
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