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Concordato In Appello — Anno 2026

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595 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: inammissibile contestare la pena
Due individui imputati di furto aggravato in abitazione stipulano un concordato in appello, accordandosi sulla pena con la Procura Generale e rinunciando ai restanti motivi di impugnazione. Successivamente, entrambi propongono ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la responsabilità penale e la congruità della pena concordata. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo stretto tramite concordato in appello preclude la possibilità di contestare successivamente la responsabilità o la misura della sanzione liberamente accettata. Il ricorso resta ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso delle parti o a difformità della decisione rispetto al patto. I ricorrenti subiscono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Due soggetti accusati di reati in materia di stupefacenti hanno concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'assenza di motivazione sul proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La giurisprudenza stabilisce che, una volta raggiunto il concordato in appello, l'impugnazione in Cassazione è ammissibile unicamente per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso delle parti o all'applicazione di pene illegali. I motivi proposti non rientravano in queste ipotesi eccezionali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Gli Imputati, condannati in primo grado per reati tra cui rapina e lesioni, hanno concordato una pena ridotta in secondo grado tramite l'istituto del Concordato in appello. Contestualmente, gli stessi hanno rinunciato ai motivi di ricorso riguardanti la responsabilità penale e la qualificazione dei fatti. Successivamente, i loro difensori hanno proposto ricorso in Cassazione contestando proprio la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione sulla determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi precludono la possibilità di sollevare nuove contestazioni in sede di legittimità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna, applicando anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: pena concordata e blocco del ricorso
Tre imputati presentano ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena da loro stessi richiesta tramite l'istituto del concordato in appello. Le difese contestano la mancata motivazione sulla quantificazione della pena base, sugli aumenti per la continuazione dei reati e sul diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo stretto nel concordato in appello comporta la rinuncia contestuale a sollevare successive doglianze sul calcolo o sulla misura della pena concordata. Chi sceglie la strada del concordato non può poi dolersi della motivazione del giudice in sede di legittimità. Di conseguenza, i tre ricorrenti subiscono la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: limiti del giudice e prescrizione
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del concordato in appello e della prescrizione in materia di reati fallimentari. Il primo imputato aveva stretto un concordato in appello che prevedeva sia una riduzione della pena detentiva sia la sua sostituzione con una sanzione pecuniaria. I giudici d'appello ne avevano recepito solo la riduzione detentiva, ma la Suprema Corte ha annullato la decisione evidenziando che l'accordo sulla pena è unitario e vincolante. Per il secondo imputato, il reato si era estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado: la condanna è stata annullata poiché il concordato non implica rinuncia alla prescrizione. Infine, il ricorso del terzo imputato è stato dichiarato inammissibile poiché la prescrizione non si era ancora verificata prima della decisione d'appello.
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Concordato in appello: annullata la decisione senza rinvio
Due persone condannate per l'uso indebito di carte bancomat hanno richiesto il concordato in appello proponendo una pena concordata con la procura. La Corte d'Appello ha gestito la causa con trattazione scritta cartolare. I giudici hanno respinto l'accordo sulla pena ritenendola non adeguata alla gravità dei fatti. Successivamente la Corte ha deciso direttamente il merito della causa revocando la sospensione condizionale della pena senza rinvio dell'udienza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle imputate stabilendo che il rigetto del concordato in appello senza disporre un rinvio impedisce l'esercizio del diritto di difesa. La sentenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi a un'altra sezione della Corte d'Appello.
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Concordato in appello: l’accordo penale blocca ogni ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta, ha stipulato un concordato in appello ottenendo la riduzione della pena detentiva a due anni e sei mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione in merito alla mancata riduzione delle pene accessorie, evidenziando il proprio stato di incensuratezza e la scelta del rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello comprende l'intero quadro sanzionatorio pattuito, implicando la rinuncia a contestare le pene accessorie. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha richiesto e ottenuto la rideterminazione della sanzione tramite concordato in appello, rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di contestare successivamente la misura della pena o i punti oggetto di rinuncia. La scelta produce un effetto bloccante anche nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: invalido il ricorso per prescrizione
Due persone, condannate per rapina aggravata commessa nel 2014, hanno sottoscritto un concordato in appello ottenendo una pena di due anni di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'intervenuta prescrizione del reato e la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando le parti concordano la pena in appello, il successivo ricorso in Cassazione è limitato unicamente a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della sanzione. Inoltre, la richiesta sulla prescrizione era del tutto infondata, poiché il termine scadrà soltanto nel 2034. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo accettato blocca il ricorso
L'Imputato aveva stipulato un concordato in appello con la Procura Generale, rinunciando ai motivi di impugnazione in cambio di una pena ridotta. Il giudice di secondo grado ha recepito integralmente l'accordo, rideterminando la sanzione. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare in un secondo momento il merito della decisione o i motivi rinunciati. Il ricorso in sede di legittimità rimane consentito solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o se la pena applicata risulta illegale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per attenuanti escluse
Un cittadino, condannato per il reato di rapina, ha concordato la pena nel giudizio di secondo grado sfruttando l'istituto del concordato in appello. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione per lamentare la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sottoscrivendo un concordato in appello, le parti rinunciano a contestare motivi non inclusi nell'accordo, tranne nei casi di illegalità della pena o di vizi nella formazione del consenso. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello e pena sostitutiva: l’accordo è unico
L'Imputato, condannato per omissione di soccorso stradale, ha proposto un concordato in appello chiedendo di sostituire la pena detentiva di un anno e un mese con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d'Appello ha ratificato la pena carceraria ma ha dichiarato irricevibile la richiesta sulla misura alternativa. L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso stabilendo che la richiesta relativa al concordato in appello e pena sostitutiva costituisce un patto unitario e inscindibile. Il giudice non può scindere l'accordo accettando la reclusione e respingendo la misura alternativa, ma deve valutare la proposta nella sua interezza, accettandola o rigettandola del tutto. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione d'appello.
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Concordato in appello: l’accordo penale blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. La difesa contesta la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima. Tuttavia, la decisione di secondo grado scaturisce da un concordato in appello concluso tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge vieta di riconsiderare nel merito il calcolo della pena concordata, tranne nei casi di sanzione illegale o vizi sulla volontà dell'accordo. L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: quando il ricorso diventa inammissibile
L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che ha applicato una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione a seguito di concordato in appello. La difesa contesta il calcolo della sanzione e l'applicazione automatica delle pene accessorie interdittive. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo raggiunto sul concordato in appello limita i casi di ricorso in legittimità. Eventuali difetti nel calcolo della pena base configurano soltanto una sanzione illegittima e non una pena illegale, poiché la durata rientra nei limiti della legge. Le pene accessorie scattano automaticamente quando la reclusione supera i cinque anni. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per la pena trattata
Due imputati presentano ricorso in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello. L'accordo stabiliva la pena di quattro anni di reclusione e una multa. Gli imputati contestano la gravità della sanzione e chiedono il riconoscimento della continuazione con precedenti reati già giudicati. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Nel concordato in appello le parti stipulano un patto non modificabile unilateralmente, salvo vizi sulla formazione della volontà o difformità della decisione. Inoltre, per ottenere il reato continuato, l'imputato deve allegare le precedenti sentenze di condanna per il principio di autosufficienza. I ricorrenti perdono il giudizio e subiscono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: il ricorso generico costa la condanna
L'Imputato concorda una pena ridotta in secondo grado per il reato di estorsione tramite il concordato in appello. Successivamente, L'Imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono un principio fondamentale. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento con motivi generici. Il ricorso in Cassazione resta ammesso soltanto per vizi sul consenso o per sanzioni illegali. Di conseguenza, L'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Tentato omicidio: reazione armata e limiti della difesa
Due imputati hanno aggredito la vittima con una colluttazione e poi hanno esploso diversi colpi di pistola calibro 22 al torace e all'addome. I soccorsi ospedalieri tempestivi hanno salvato la persona offesa. I giudici di merito hanno condannato entrambi per tentato omicidio e porto d'armi, escludendo la legittima difesa e rigettando la richiesta di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le condanne, dichiarando inammissibili i ricorsi. Gli Ermellini hanno chiarito che sparare ripetutamente a un uomo a terra e disarmato esclude qualsiasi proporzione difensiva. Inoltre, il rigetto del concordato da parte del giudice d'appello non richiede una motivazione dettagliata e non è ricorribile per cassazione.
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Concordato in appello: rinuncia ai motivi e blocco del ricorso
L'Imputato, accusato di ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non ha valutato le condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non compresi nell'accordo. Questa scelta limita i poteri del giudice, che non deve pronunciarsi sulle questioni accantonate dall'imputato. Non è quindi possibile contestare in seguito la mancata assoluzione su punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: addio ai motivi rinunciati
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il mancato riconoscimento del recesso attivo dopo una sentenza pronunciata su accordo delle parti. I giudici hanno rilevato che la decisione derivava da un concordato in appello, nell'ambito del quale l'interessato aveva espressamente rinunciato a tale doglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della contraddizione evidente con la precedente rinuncia. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per colpa evidente.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado chiedendo e ottenendo l'applicazione della pena tramite concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. L'Imputato aveva rinunciato espressamente a tale doglianza sottoscrivendo l'accordo sulla pena concordata. La proposizione del ricorso ha integrato una grave colpa processuale. I giudici di legittimità hanno pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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