Una società concessionaria per la raccolta di scommesse ippiche ha contestato l'eccessiva onerosità del contratto e l'inadempimento delle Amministrazioni Centrali. La lite riguardava il mancato contrasto alla concorrenza illegale e la ritardata attivazione di nuovi sistemi di gioco, fattori che hanno reso insostenibile il pagamento del minimo garantito. Dopo che la Corte d'Appello aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, annullando un lodo arbitrale favorevole al privato, la Cassazione ha ribaltato il verdetto. La Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di diritti patrimoniali legati all'esecuzione del rapporto contrattuale, sussiste la giurisdizione e arbitrato nelle concessioni. Poiché la controversia verte su obbligazioni paritetiche e non su poteri autoritativi, la competenza spetta al giudice ordinario e la materia può essere decisa da arbitri privati.
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