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Clausola Di Non Trasferibilità

31 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Dicitura che impedisce di girare il titolo a terzi, imponendo l'incasso esclusivamente al beneficiario indicato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno non trasferibile: posta ordinaria e responsabilità
La vicenda nasce dal pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal vero beneficiario. La Società Assicuratrice aveva spedito il titolo per posta ordinaria, ma un truffatore lo ha intercettato e incassato presso l'Ente Postale esibendo un documento d'identità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Postale, stabilendo che la verifica dell'identità tramite un valido documento di riconoscimento non scaduto rispetta la diligenza professionale, salvo la presenza di falsificazioni palesi. Inoltre, la Corte ha affermato che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria integra un concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria al rischio di furto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Assegno di traenza non trasferibile: incasso e concorso di colpa
Una compagnia assicurativa ha inviato tramite posta ordinaria un assegno di traenza non trasferibile a un proprio cliente. Un truffatore ha intercettato il titolo e lo ha incassato presso un intermediario negoziale, mostrando documenti d'identità apparentemente regolari. La compagnia ha chiesto il risarcimento all'intermediario, accusandolo di negligenza nei controlli. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esibizione di un valido documento d'identità è di norma sufficiente per verificare l'identità dell'incassatore, salvo palesi alterazioni. Inoltre, la Corte ha riconosciuto il possibile concorso di colpa della compagnia per aver spedito l'assegno di traenza non trasferibile con il servizio postale ordinario, esponendo il titolo a un elevato rischio di furto. La sentenza di secondo grado è stata quindi annullata con rinvio.
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Assegno non trasferibile: sanzione annullata per errore incolpevole
L'Autorità Amministrativa ha imposto una sanzione amministrativa a un Cittadino per aver negoziato un assegno bancario di 10.000 euro privo della clausola di non trasferibilità. Il Cittadino ha contestato la sanzione, sostenendo di aver agito senza colpa a causa di elementi fuorvianti: la dicitura "non trasferibile" sull'assegno, l'errore di un notaio e la mancata segnalazione da parte dell'operatore bancario. La Corte d'Appello ha escluso la colpa. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Autorità, confermando che l'assenza di colpa esclude la sanzione amministrativa assegno non trasferibile, se l'errore è stato incolpevole e basato su elementi oggettivi ingannevoli.
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Negoziazione assegno non trasferibile e risarcimento danni
Un intermediario finanziario ha consentito la negoziazione assegno non trasferibile a un soggetto rivelatosi poi un falso beneficiario. L'operatore dello sportello ha aperto un libretto di risparmio e pagato il titolo identificando il cliente solo tramite carta di identità e codice fiscale. Una successiva verifica ha dimostrato che una semplice analisi della sequenza alfanumerica del codice fiscale avrebbe rivelato subito la falsità del documento. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell'ente negoziatore per omessa diligenza professionale. La presenza di un'eventuale corresponsabilità della banca emittente non esclude la colpa dell'intermediario che incassa il titolo. L'ente negoziatore deve risarcire la compagnia assicurativa per l'importo indebitamente pagato.
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Assegno di traenza non trasferibile: niente rimborso senza colpa
Una compagnia assicurativa ha chiesto il risarcimento dei danni per l'incasso di un assegno di traenza non trasferibile pagato da un intermediario a un presunto truffatore. L'assicurazione sosteneva la responsabilità oggettiva dell'ente pagatore. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che l'intermediario risponde del pagamento solo se agisce con negligenza. Se il nome sul titolo coincide con il documento esibito e l'alterazione non è visibile ad occhio nudo, la responsabilità è esclusa. Il cassiere non deve essere un perito grafologo né deve richiedere due documenti d'identità. La compagnia assicurativa ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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Spedizione assegno per posta ordinaria: c’è concorso di colpa
Una Compagnia di Assicurazioni ha inviato un assegno non trasferibile a un destinatario tramite posta semplice. Un soggetto sconosciuto ha intercettato il titolo e lo ha incassato presso una Banca Negoziatrice falsificando l'identità del beneficiario. L'Assicurazione ha dovuto ripagare il vero avente diritto e ha citato in giudizio la Banca per ottenere il rimborso integrale. Il Tribunale aveva inizialmente attribuito il cento per cento della colpa all'istituto bancario per difetto di identificazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca, stabilendo che la spedizione assegno per posta ordinaria costituisce un chiaro concorso di colpa del mittente ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, poiché espone il titolo a un rischio di furto ampiamente prevedibile.
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Incasso assegno non trasferibile: la banca risponde solo per colpa
Una compagnia assicurativa ha inviato un assegno tramite posta ordinaria. Un terzo soggetto non autorizzato ha sottratto il titolo e lo ha presentato all'incasso presso un intermediario finanziario utilizzando documenti falsi non palesemente alterati. La compagnia ha quindi citato l'intermediario per ottenere la restituzione della somma. I giudici di legittimità hanno chiarito le regole in materia di incasso assegno non trasferibile: la banca negoziatrice risponde solo se agisce con colpa e non ha l'obbligo di compiere indagini anagrafiche straordinarie in assenza di alterazioni visibili. Inoltre, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria costituisce un comportamento imprudente del mittente, che integra un evidente concorso di colpa nel danno finale.
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Assegno non trasferibile incassato da un falso titolare: no danni
Una compagnia assicurativa ha richiesto il risarcimento dei danni a un ente creditizio per il pagamento di un assegno non trasferibile effettuato a favore di un falso beneficiario. L'assegno di traenza era stato incassato previa presentazione di patente di guida e codice fiscale corrispondenti al nome indicato sul titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società emittente, stabilendo che l'intermediario negoziatore non risponde a titolo di responsabilità oggettiva. La responsabilità della banca negoziatrice richiede la presenza di colpa professionale, valutabile secondo la diligenza media dello sportellista. In assenza di alterazioni visibili a occhio nudo (ictu oculi) e a fronte di documenti d'identità coincidenti con i dati del titolo, l'operatore ha adempiuto ai propri doveri e non deve risarcire la somma.
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Incasso assegno non trasferibile: basta un solo documento valido
Una società assicurativa ha emesso diversi titoli per un valore complessivo di circa novantamila euro. L'istituto postale ha consentito l'incasso assegno non trasferibile a soggetti rivelatisi non legittimati, i quali hanno esibito documenti d'identità apparentemente validi e aperto appositi libretti di risparmio. La Corte d'Appello ha condannato l'istituto negoziatore al risarcimento, ritenendo insufficiente la verifica mediante un solo documento d'identità. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per l'incasso assegno non trasferibile è sufficiente l'identificazione tramite un singolo documento valido e privo di segni evidenti di alterazione, secondo le norme antiriciclaggio. L'istituto postale non deve effettuare verifiche straordinarie se il titolo e il documento non presentano indizi di falsità.
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Assegno non trasferibile: colpa concorsuale nella spedizione
Una Compagnia di Assicurazioni ha inviato tramite posta ordinaria un assegno non trasferibile a un proprio cliente. Un malintenzionato si è impossessato del titolo e lo ha incassato presso l'Ente Poste esibendo documenti d'identità poi rivelatosi falsi. La Compagnia ha richiesto il risarcimento all'Ente Poste, ottenendo inizialmente ragione. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito: l'intermediario risponde del pagamento a soggetto non legittimato solo se non ha usato la dovuta diligenza nell'identificazione, la quale si perfeziona con un documento valido privo di visibili alterazioni. Inoltre, la spedizione di un assegno non trasferibile mediante posta semplice costituisce concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria al rischio di furto. La causa torna in Appello per un nuovo giudizio.
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Incasso di assegno non trasferibile: la banca risponde della frode?
Una compagnia assicurativa ha citato un intermediario finanziario per ottenere il risarcimento relativo all'incasso di assegno non trasferibile pagato a un soggetto non legittimato. Il truffatore aveva incassato la somma aprendo un libretto di risparmio con documenti d'identità e codice fiscale. Nei precedenti gradi di giudizio l'intermediario era stato condannato per non aver eseguito verifiche approfondite sul titolare. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che il controllo di un documento d'identità valido e del codice fiscale soddisfa la diligenza professionale dell'operatore, purché non vi siano segni evidenti di falsificazione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello.
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Assegno di traenza non trasferibile: responsabilità e rischi
Una banca ha emesso diversi titoli per conto di un ente pubblico, spedendoli ai destinatari tramite posta ordinaria. Alcuni malintenzionati hanno intercettato i titoli e li hanno incassati presso un altro intermediario bancario. Quest'ultimo ha pagato le somme dopo aver identificato i clienti tramite regolare carta d'identità. La banca emittente ha chiesto il risarcimento dei danni all'intermediario che ha incassato i titoli. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'identificazione effettuata tramite un documento valido senza falsità evidenti integra la corretta diligenza professionale. Inoltre, la spedizione di un assegno di traenza non trasferibile per posta ordinaria costituisce un concorso di colpa del mittente, poiché espone il titolo al rischio prevedibile di sottrazione.
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Assegno non trasferibile incassato da terzi: la banca paga
Un dipendente infedele incassa indebitamente diversi titoli di credito muniti di clausola di intrasferibilità destinati alla propria azienda datrice di lavoro. La banca negoziatrice permette l'operazione senza verificare la legittimazione del presentatore. La società truffata agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione conferma che l'Istituto di credito risponde a titolo di responsabilità contrattuale in ogni ipotesi di assegno non trasferibile incassato da terzi non autorizzati. La banca deve infatti identificare il reale beneficiario con la massima diligenza professionale. Un'eventuale disorganizzazione interna dell'azienda lesa non esclude la responsabilità esclusiva della banca. Il ricorso dell'istituto viene rigettato con condanna al pagamento delle spese.
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Assegno non trasferibile: responsabilità banca e concorso di colpa
Un'assicurazione ha emesso un assegno non trasferibile, spedendolo con posta ordinaria. Un impostore lo ha incassato presso un ufficio postale usando un documento falso, aprendo un conto per depositare la somma. L'assicurazione ha citato in giudizio l'ufficio postale per la `Responsabilità banca assegno`. Il Tribunale ha inizialmente escluso la responsabilità, ma la Corte d'Appello l'ha riconosciuta. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio postale. Ha chiarito che la diligenza della banca si limita alla verifica di un documento d'identità valido e non alterato, senza obblighi di indagine su circostanze 'extracartolari'. Ha anche evidenziato l'omissione della valutazione del concorso di colpa dell'assicurazione per la spedizione non assicurata. La sentenza d'Appello è stata cassata e rinviata.
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Incasso assegno non trasferibile: la banca non risponde sempre
Una società di assicurazione ha citato l'ente postale per ottenere il risarcimento del danno derivante dal pagamento inadeguato di un titolo di credito. L'assicurazione sosteneva che il titolo fosse stato incassato da una persona diversa dal reale beneficiario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendo i criteri relativi all'incasso assegno non trasferibile. I giudici hanno chiarito che la banca negoziatrice non risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ma deve agire secondo la diligenza professionale del buon bancario. Avendo l'operatore identificato il cliente attraverso due documenti validi e privi di anomalie, ed essendo l'assegno privo di alterazioni visibili ad occhio nudo, l'ente non è considerato responsabile. L'assicurazione è stata condannata alle spese di lite.
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Ricettazione assegno falsificato: la depenalizzazione non salva il reato
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di ricettazione assegno falsificato. Un individuo aveva ricevuto un assegno bancario con clausola di non trasferibilità, oggetto di falsificazione. La difesa sosteneva che la depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata dovesse eliminare anche la ricettazione. La Cassazione ha invece ribadito che la ricettazione conserva rilevanza penale. Questo accade anche se il reato 'a monte' (la falsificazione) è stato depenalizzato, purché fosse un reato al momento della ricezione dell'assegno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna.
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Ricettazione di assegno non trasferibile: assolta l’Imputata
L'Imputata incassava nel mese di ottobre 2016 un assegno bancario falsificato dell'importo di 4.450 euro. I giudici di merito la condannavano per il reato di ricettazione. La Corte di Cassazione ha cancellato definitivamente la condanna. I giudici di legittimità hanno chiarito che, a seguito della depenalizzazione del 2016, la falsificazione di un assegno non trasferibile costituisce soltanto un illecito civile e non più un reato. Senza un delitto originale che generi il titolo falsificato, viene meno il presupposto stesso della ricettazione di assegno non trasferibile. L'Imputata viene quindi assolta con formula piena perché il fatto non sussiste.
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Assegno senza clausola di non trasferibilità: la sanzione resta
Un cittadino riceve una sanzione amministrativa per aver incassato un assegno senza clausola di non trasferibilità di importo pari a 1.573,00 euro, violando la soglia di 1.000,00 euro prevista dalla normativa antiriciclaggio. La Corte d'Appello annulla la sanzione ritenendo applicabile il principio del favor rei, a seguito dell'innalzamento del limite all'uso del contante a 3.000,00 euro introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che l'innalzamento della soglia del contante non ha modificato il limite di 1.000,00 euro per gli assegni liberi. Di conseguenza, la Cassazione rigetta l'opposizione del cittadino, confermando la sanzione e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
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Falsità in assegni bancari: quando il falso è ancora reato
L'Imputato è stato condannato per concorso nel reato di falsità in assegni bancari. Ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la falsificazione di assegni non costituisse più reato a seguito della depenalizzazione del falso in scrittura privata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la depenalizzazione si applica solo agli assegni muniti di clausola di non trasferibilità, i quali integrano un illecito civile. Al contrario, la falsificazione di assegni sprovvisti di tale clausola, e quindi liberamente trasferibili tramite girata, conserva piena rilevanza penale ai sensi dell'articolo 491 del codice penale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Posta ordinaria e assegno rubato: concorso di colpa del mittente
Una compagnia assicurativa ha spedito un assegno non trasferibile a un cliente tramite posta ordinaria. Il titolo è stato rubato e incassato da un malfattore presso l'ente postale. La compagnia ha chiesto il risarcimento all'ente postale per negligenza nell'identificazione del presentatore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente postale, stabilendo che la spedizione di un assegno tramite posta ordinaria configura un concorso di colpa del mittente. Questo comportamento espone infatti il titolo a un rischio di furto superiore alla normale prudenza. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per ricalcolare le responsabilità.
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