Una compagnia assicurativa ha inviato tramite posta ordinaria un assegno di traenza non trasferibile a un proprio cliente. Un truffatore ha intercettato il titolo e lo ha incassato presso un intermediario negoziale, mostrando documenti d'identità apparentemente regolari. La compagnia ha chiesto il risarcimento all'intermediario, accusandolo di negligenza nei controlli. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esibizione di un valido documento d'identità è di norma sufficiente per verificare l'identità dell'incassatore, salvo palesi alterazioni. Inoltre, la Corte ha riconosciuto il possibile concorso di colpa della compagnia per aver spedito l'assegno di traenza non trasferibile con il servizio postale ordinario, esponendo il titolo a un elevato rischio di furto. La sentenza di secondo grado è stata quindi annullata con rinvio.
Continua »