Un rivenditore di auto usate ha applicato il regime del margine per acquisti da fornitori europei. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato l'operazione, ritenendo che i venditori fossero soggetti IVA ordinari e che il compratore dovesse accorgersi dell'irregolarità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che, sebbene spetti al fisco dimostrare la consapevolezza del compratore riguardo alla frode IVA, nel caso specifico i documenti di circolazione dei veicoli contenevano elementi evidenti che avrebbero dovuto insospettire un operatore professionale. Di conseguenza, il rivenditore non poteva limitarsi a fare affidamento sulla semplice dicitura in fattura, ma avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione per verificare la reale applicabilità del regime agevolato. Il contribuente perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese.
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