Una Società Estera ha chiesto il Rimborso IVA per acquisti effettuati in Italia da un Fornitore Italiano. I beni sono stati consegnati in Italia e poi trasportati in Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, ritenendo l'operazione una cessione all'esportazione non imponibile, su cui l'IVA non era dovuta all'origine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che per qualificare l'operazione come esportazione non imponibile rileva la comune volontà originaria delle parti di destinare i beni all'estero, a prescindere da chi curi fisicamente il trasporto. Di conseguenza, se l'IVA non era dovuta, la Società Estera non può ottenerne il rimborso diretto dal Fisco, ma deve richiederla al fornitore. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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