Un'erede riceve in eredità un terreno e, dopo l'approvazione del piano di lottizzazione e la firma della relativa convenzione comunale, lo vende a terzi. L'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dei tributi calcolando il maggior reddito come area edificabile generica. L'erede contesta il calcolo chiedendo l'applicazione delle regole previste per la plusvalenza terreno lottizzato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'erede. I giudici stabiliscono che l'esistenza dell'autorizzazione e della convenzione urbanistica inquadra la vendita nella lottizzazione. Per i beni ereditati, il calcolo della plusvalenza terreno lottizzato deve basarsi sul valore del terreno all'inizio del procedimento di lottizzazione, riducendo l'impatto fiscale per il contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio.
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