Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU notificando l'atto alla sede legale e all'indirizzo PEC generale della società concessionaria della riscossione. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la notifica dovesse avvenire esclusivamente presso l'ufficio legale indicato nell'avviso di accertamento, considerato come domicilio eletto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la mera indicazione di un ufficio interno nell'atto impositivo non costituisce un'elezione di domicilio esclusiva. Di conseguenza, la notifica del ricorso tributario eseguita presso la sede legale generale è pienamente valida. Inoltre, in caso di dubbi sulla tempestività del ricorso, il giudice deve ordinare l'esibizione dei documenti e non dichiarare subito l'inammissibilità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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