Un fondo di investimento statunitense ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati al 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la differenza di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 T.F.U.E. I giudici hanno chiarito che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare restrizioni discriminatorie contrarie al diritto dell'Unione Europea. Inoltre, la comparazione per valutare la discriminazione deve basarsi esclusivamente sulla normativa dello Stato in cui avviene l'investimento, senza considerare la tassazione applicata nello Stato di residenza del fondo estero. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo.
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