L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo superato il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, il termine originario del 6 giugno 2010 era stato legalmente differito al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, anche l'inizio della prescrizione è slittato, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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