L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'impresa edile l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per la costruzione di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico-alberghiera. La CTR aveva dato ragione all'impresa, ritenendo applicabile l'agevolazione tipica delle civili abitazioni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che un residence, essendo destinato a un'attività imprenditoriale turistica, non può essere assimilato a una civile abitazione ai fini fiscali. Inoltre, spetta al contribuente, e non all'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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