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Caso Fortuito — Anno 2023

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124 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Caso Fortuito

Provvedimenti

Danni da fauna selvatica: la Regione paga anche senza colpa
Un automobilista ha subito gravi danni alla propria vettura a causa dell'impatto con un cinghiale su una strada regionale. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di risarcimento, ritenendo che il danneggiato dovesse dimostrare la colpa specifica della Regione secondo le regole ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato questa impostazione, stabilendo che per i danni da fauna selvatica si applica il regime di responsabilità oggettiva previsto per i custodi di animali. Di conseguenza, spetta alla Regione dimostrare il caso fortuito per liberarsi dall'obbligo di risarcimento, e non al cittadino provare la negligenza dell'ente pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale per una nuova decisione basata su questo principio.
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Responsabilità da cose in custodia: rogo del fondo o dell’auto?
I proprietari di alcune vetture danneggiate da un incendio hanno chiesto il risarcimento dei danni al proprietario del terreno confinante, invocando la responsabilità da cose in custodia. Secondo i danneggiati, il fondo vicino, pieno di sterpaglie, avrebbe alimentato le fiamme. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso di causalità, evidenziando che il fuoco si era propagato verso il terreno e non da esso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei proprietari delle auto. La Suprema Corte ha chiarito che, per attivare la responsabilità da cose in custodia, è indispensabile dimostrare il ruolo attivo della cosa nella genesi o nello sviluppo del danno, elemento escluso dalle prove raccolte che indicavano l'origine del rogo nei serbatoi delle auto stesse.
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Accise sul gasolio: il furto non cancella il debito fiscale
L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a una società cooperativa il pagamento di oltre ottantatremila euro per omesso versamento di accise sul gasolio destinato a imbarcazioni da pesca negli anni dal 2011 al 2013. La contribuente sosteneva che una parte del carburante fosse stata rubata da terzi prima dell'immissione in consumo, invocando l'esenzione d'imposta a seguito di una sentenza penale di assoluzione per il furto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il furto di prodotti in regime di sospensione d'imposta non esonera il depositario dal pagamento. La responsabilità del fornitore è infatti di natura oggettiva e legata al rischio d'impresa. L'esenzione spetta solo in caso di distruzione o perdita totale del prodotto, mentre la merce rubata viene comunque immessa sul mercato.
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Mietitrebbia accesa: nessun concorso di colpa del danneggiato
Un uomo ha subito gravi lesioni alle braccia mentre puliva una mietitrebbia con motore acceso, su richiesta del conducente. I giudici di merito hanno condannato il conducente e la sua società al risarcimento, escludendo il concorso di colpa del danneggiato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei responsabili, confermando che stabilire o escludere il concorso di colpa del danneggiato spetta solo ai giudici di merito se la decisione è ben motivata. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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Responsabilità per cose in custodia: no risarcimento se c’è colpa
Un pedone ha fatto causa alla Pubblica Amministrazione per i danni subiti dopo essere inciampato su alcune radici sporgenti sul marciapiede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato, confermando l'esclusione della responsabilità per cose in custodia dell'ente pubblico. I giudici hanno accertato che l'avvallamento dell'asfalto causato dalle radici era talmente evidente e visibile da rendere l'ostacolo facilmente prevedibile ed evitabile con una minima attenzione. Inoltre, il danneggiato conosceva bene i luoghi. Di conseguenza, la condotta disattenta del pedone ha interrotto il nesso causale, configurando un'ipotesi di caso fortuito che esonera completamente il custode della strada da ogni obbligo di risarcimento.
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Errore di fatto revocatorio: no al riesame se il danno è certo
Un cliente ha subito gravi lesioni durante lo scarico di una fornitura di vetri, causate dalla caduta delle casse protettive. L'Azienda Fornitrice, condannata nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione, anch'esso rigettato. Successivamente, l'azienda ha richiesto la revocazione della decisione, lamentando un presunto errore di fatto revocatorio commesso dai giudici nella ricostruzione della dinamica dell'incidente e delle responsabilità dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore di fatto revocatorio non può consistere in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti già ampiamente discussi e decisi nel processo, ma deve riguardare una svista puramente percettiva su un fatto non controverso. L'azienda perde definitivamente la causa.
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Responsabilità da cose in custodia: no al pedone disattento
Un pedone ha fatto causa al Comune chiedendo il risarcimento dei danni dopo essere inciampato in un residuo di cemento vicino ai cassonetti dell'immondizia in pieno giorno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'assenza di responsabilità dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che la responsabilità da cose in custodia ha carattere oggettivo, ma viene esclusa dal caso fortuito, che comprende anche la condotta disattenta della vittima. Nel caso specifico, l'ostacolo era perfettamente visibile grazie alla luce diurna. Una normale attenzione da parte del pedone avrebbe evitato la caduta. Di conseguenza, l'incidente è stato causato esclusivamente dalla disattenzione del danneggiato, escludendo ogni risarcimento.
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Rimessione in termini negata: la colpa dell’avvocato ricade sul cliente
L'Imputata ha richiesto la rimessione in termini per presentare ricorso in Cassazione contro una condanna per truffa, sostenendo che il proprio difensore di fiducia non avesse depositato l'atto tempestivamente a causa di negligenza e che lei fosse ricoverata in ospedale. La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno chiarito che la negligenza o l'inerzia del difensore non costituiscono caso fortuito o forza maggiore. Grava infatti sull'assistito un preciso onere di vigilanza sull'operato del legale. Mancando la prova concreta delle circostanze impeditive, la richiesta è stata respinta con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Caduta in cantiere: limiti alla responsabilità da cose in custodia
Un pedone cadeva in una buca coperta di cemento fresco all'interno di un cantiere stradale e chiedeva il risarcimento dei danni al Comune. La Corte d'Appello rigettava la domanda per mancanza di prove precise sulla dinamica della caduta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del danneggiato. I giudici hanno chiarito che, in tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato non è esentato dal dimostrare con precisione il fatto storico e il nesso causale tra la cosa e il danno. Non basta allegare la presenza di un pericolo generico, ma occorre provare esattamente come è avvenuto l'incidente. Di conseguenza, il pedone perde definitivamente il diritto al risarcimento e deve farsi carico delle spese legali.
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Responsabilità oggettiva del custode: ko se la causa è ignota
I familiari di un uomo deceduto dopo essere caduto da una staccionata comunale sovrastante un fiume hanno chiesto il risarcimento dei danni. Gli attori invocavano la responsabilità oggettiva del custode del Comune per la scarsa manutenzione della barriera. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la vittima era in stato di ebbrezza e che la dinamica esatta della caduta era rimasta ignota, lasciando aperte ipotesi alternative come il suicidio o l'intervento di terzi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei familiari, confermando che, se la causa dell'evento rimane sconosciuta, non è possibile dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Di conseguenza, senza questa prova fondamentale, la richiesta di risarcimento deve essere respinta, escludendo qualsiasi risarcimento a carico dell'ente pubblico.
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Rimessione in termini: l’errore del legale non salva il cliente
L'Imputata ha richiesto la rimessione in termini per impugnare una sentenza, sostenendo che la rinuncia al mandato del proprio difensore di fiducia avesse leso il suo diritto di difesa. La Corte di Appello ha respinto la richiesta, evidenziando che l'imputata era comunque assistita e che il difensore originario doveva esercitare il mandato fino alla nuova nomina. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il mancato o inesatto adempimento del difensore non costituisce caso fortuito o forza maggiore. L'assistito ha infatti l'onere di vigilare sull'operato del proprio legale. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Danno cagionato da animali: ciclista assalito batte custode
Un ciclista cadeva dalla propria bicicletta dopo essere stato assalito da un cane uscito dal cancello di una proprietà privata. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannavano la proprietaria dell'area al risarcimento dei danni. La donna ricorreva in Cassazione, sostenendo che si dovesse applicare il concorso di colpa con il ciclista e contestando la prova della custodia dell'animale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la disciplina sul danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. si applica pienamente poiché il ciclista è stato assalito e non vi è stato un semplice scontro stradale. Inoltre, la disponibilità del piazzale da cui è uscito il cane costituisce un indizio grave, preciso e concordante per attribuire la custodia dell'animale alla ricorrente.
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Assicurazione della responsabilità civile: copre anche la colpa
Una società proprietaria di locali commerciali ha fatto causa a un condominio per infiltrazioni d'acqua provenienti dalle fogne. Il condominio ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato. La Corte d'Appello ha escluso il risarcimento ritenendo che la polizza coprisse solo la rottura accidentale e non i difetti di manutenzione. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che nell'assicurazione della responsabilità civile l'espressione "fatto accidentale" copre anche i comportamenti colposi (come la scarsa manutenzione) e non solo il caso fortuito. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, rinviando la causa alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Pedana Sconnessa ma Ballo Imprudente: Niente Risarcimento
Una donna chiede il risarcimento per la frattura del polso, causata da una caduta mentre ballava su una pedana di legno con un'asse sconnessa. La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento, stabilendo che la caduta non fu provocata dal difetto della pedana, ma dal comportamento della stessa danneggiata. Il suo modo di ballare 'esuberante' e la sua scarsa attenzione, pur essendo consapevole della superficie instabile, hanno integrato un 'caso fortuito'. Questo evento ha interrotto il nesso causale, escludendo la responsabilità del custode per caso fortuito. La condotta della vittima, imprevedibile e anomala, è stata quindi identificata come la vera causa dell'incidente.
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Danno da insidia stradale: Cassazione sospende il caso
Un cittadino ha citato in giudizio un Comune per ottenere un risarcimento, basando la sua richiesta sulla responsabilità per danno da insidia stradale prevista dall'articolo 2051 del codice civile. La questione è arrivata fino alla Corte di Cassazione. I giudici, tuttavia, non hanno emesso una sentenza definitiva. Hanno notato che l'interpretazione di questa norma era già oggetto di una discussione in una speciale udienza pubblica ('nomofilattica'), finalizzata a creare un principio di diritto uniforme per tutti. Per questo motivo, la Corte ha deciso di sospendere il caso e di attendere l'esito di quella udienza, rinviando la causa a data da destinarsi. Al momento, quindi, non c'è né un vincitore né un vinto.
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Infiltrazioni e responsabilità da cose in custodia: paga il vicino
Una proprietaria subisce danni al solaio e ai muri a causa di infiltrazioni provenienti dall'appartamento del vicino. La Corte di Cassazione conferma la condanna del vicino a risarcire oltre 13.000 euro, applicando il principio della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Secondo la Corte, il proprietario di un immobile è sempre responsabile dei danni che questo provoca, a meno che non riesca a provare un 'caso fortuito', cioè un evento imprevedibile ed eccezionale. In questo caso, la perizia tecnica (CTU) ha dimostrato che le infiltrazioni provenivano proprio dal suo appartamento, rendendo la sua responsabilità oggettiva e la condanna inevitabile.
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Modifica il tombino e allaga il vicino: la responsabilità da cose in custodia
Un commerciante subisce l'allagamento del suo locale a causa di un nubifragio. La colpa viene attribuita al proprietario di un immobile vicino che, con lavori edilizi, ha drasticamente ridotto la capacità di una caditoia di raccogliere l'acqua piovana. La Corte di Cassazione conferma la condanna del proprietario per responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.). I giudici stabiliscono che la modifica apportata alla caditoia è la causa diretta del danno. La presunta eccezionalità della pioggia non è sufficiente a escludere la colpa, poiché non è stata provata la sua reale imprevedibilità con dati oggettivi. La potenziale responsabilità del Comune non elimina quella, certa, del proprietario.
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Lavori del vicino: la responsabilità del committente non è esclusa
La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del committente per i danni causati a un immobile vicino durante lavori edili appaltati a un'impresa. Dei proprietari avevano subito gravi dissesti strutturali al loro edificio, poi demolito, a causa di scavi nel fondo adiacente. La Corte ha stabilito che la responsabilità del proprietario-custode (ex art. 2051 c.c.) non può essere esclusa semplicemente perché i lavori sono stati affidati a terzi. L'operato dell'appaltatore non costituisce automaticamente un 'caso fortuito' idoneo a liberare il committente. La sentenza di merito è stata annullata per aver applicato in modo contraddittorio questo principio, imponendo una nuova valutazione del caso.
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Tetto fragile e caduta: la condotta del danneggiato annulla il risarcimento
Un artigiano cade dal tetto di un capannone mentre esegue lavori di impermeabilizzazione e cita in giudizio la società proprietaria. La Cassazione ha respinto la sua richiesta di risarcimento, stabilendo un principio chiave sulla responsabilità. La Corte ha ritenuto che la **condotta del danneggiato** fosse stata talmente imprudente e imprevedibile da integrare un 'caso fortuito'. L'artigiano, in quanto professionista, avrebbe dovuto conoscere la fragilità della copertura e non camminarci sopra con una pesante bombola del gas. Questo suo comportamento ha interrotto il nesso causale tra lo stato del tetto e l'incidente, diventando l'unica causa del danno e liberando così il proprietario da ogni responsabilità.
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Marciapiede rotto: risarcimento escluso per condotta del danneggiato
Una passante cade a causa di lievi sconnessioni su un marciapiede di proprietà di un'azienda e chiede il risarcimento. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio chiave sulla condotta del danneggiato. Poiché il difetto del marciapiede era pienamente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, la caduta, avvenuta in pieno giorno, è stata attribuita esclusivamente alla disattenzione della vittima. Tale comportamento ha interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, integrando un 'caso fortuito' che esonera il custode da ogni responsabilità. Di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto.
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