La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12838/2025, ha stabilito la nullità delle carte revolving i cui contratti siano stati promossi da venditori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari, come previsto dalla normativa anteriore al 2010 (d.lgs. 374/1999). La Corte ha chiarito che tale attività era riservata a soggetti abilitati per tutelare interessi pubblici fondamentali, come la prevenzione del riciclaggio e la protezione dei consumatori. La violazione di queste norme imperative determina la nullità virtuale del contratto, rendendolo inefficace sin dall'origine.
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