Un'impresa appaltatrice ha richiesto il pagamento di interessi moratori appalto pubblico per il ritardo nel pagamento dei lavori eseguiti per conto di un ente pubblico locale. L'ente si è difeso evidenziando che il contratto subordinava il pagamento all'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando la validità della clausola contrattuale. Nei contratti stipulati da enti diversi dallo Stato, infatti, è legittimo concordare che il pagamento avvenga solo dopo l'arrivo dei finanziamenti esterni. Di conseguenza, gli interessi moratori iniziano a decorrere solo se l'ente, una volta ricevuti i fondi, ritarda ulteriormente il versamento.
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