Una società produttrice di mangimi ha citato in giudizio due aziende concorrenti per l'uso illecito di marchi registrati e concorrenza sleale. La Corte d'appello ha vietato ai concorrenti l'uso di diverse denominazioni commerciali, ritenendole contraffazioni dei marchi della produttrice. I concorrenti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tali marchi fossero privi di validità poiché composti da termini descrittivi e privi di originalità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la validità dei marchi. La Corte ha stabilito che la capacità distintiva del marchio non viene meno anche in presenza di elementi descrittivi, purché questi siano combinati con un minimo di inventiva e originalità complessiva. Di conseguenza, i concorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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