Un'azienda di trasporti gestiva parcheggi a pagamento e servizi di mobilità alternativa gratuiti per un Comune. A fine anno, registrando un deficit, riceveva dal Comune un contributo per ripianare le perdite, applicando l'aliquota IVA agevolata al 10%. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso dell'eccedenza d'imposta, pretendendo l'aliquota ordinaria al 22% sull'intero importo. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che la base imponibile IVA comprende tutti i corrispettivi e le integrazioni contrattuali. Non è possibile scomporre artificialmente un'unica prestazione complessa per applicare aliquote diverse, a meno che la legge non lo preveda espressamente. Di conseguenza, l'integrazione del disavanzo globale va tassata con l'aliquota ordinaria.
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