Un contribuente ha conferito immobili alla sua società per aumentare il capitale sociale, chiedendo di dedurre dal valore degli immobili i mutui ipotecari che gravavano su di essi. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato questa deduzione, sostenendo che i mutui erano stati contratti per esigenze personali del contribuente e non erano "inerenti" (strettamente collegati) agli immobili stessi o allo scopo sociale della società. La Corte di Cassazione ha confermato che la deducibilità passività conferimento immobili è possibile solo se le passività sono oggettivamente connesse all'oggetto del conferimento e giustificate da un interesse specifico della società. Nel caso specifico, i mutui erano stati accesi per finalità personali del socio, non per la conservazione o il miglioramento degli immobili conferiti. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando l'imposta.
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