La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27549/2024, ha chiarito un punto cruciale sulla notifica avviso di accertamento. Per rispettare i termini di decadenza, conta la data in cui l'ente impositore consegna l'atto all'ufficio postale, non quella in cui il contribuente lo riceve. Questo principio, noto come scissione degli effetti della notifica, tutela l'ente da ritardi non imputabili. La Corte ha anche ribadito che spetta al contribuente provare il minor reddito percepito rispetto ai contratti di locazione registrati.
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