L'Agenzia delle Entrate contesta a una società la deduzione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28005/2024, rigetta il ricorso dell'Agenzia, confermando che i costi sono deducibili se il contribuente riesce a provare la loro certezza, effettività e inerenza all'attività d'impresa, anche se il fornitore indicato in fattura non è quello reale. La decisione si basa sulla valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, operata dalla Commissione Tributaria Regionale attraverso una perizia e un prezziario regionale.
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