Una società produttrice di alcolici ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, sostenendo la nullità dell'atto perché firmato digitalmente in un'epoca in cui, a suo dire, la legge non lo consentiva per gli atti fiscali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'avviso di accertamento firmato digitalmente era pienamente valido. La Corte ha chiarito che l'esclusione prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale riguardava solo le attività di controllo e ispezione, non gli atti impositivi. La decisione ha inoltre confermato la legittimità delle contestazioni di merito relative a costi per operazioni ritenute inesistenti.
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