Una Contribuente impugnava avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, basati su studi di settore, per gli anni 2001 e 2003. Le Commissioni Tributarie avevano confermato gli accertamenti. La Contribuente ricorreva in Cassazione con numerosi motivi, lamentando vizi di motivazione e procedurali, inclusa l'illegittimità degli studi di settore e la questione della sottoscrizione degli atti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili per violazione del **Principio di autosufficienza ricorso**, poiché la Contribuente non aveva esposto i fatti e le difese in modo chiaro e completo, né aveva trascritto gli atti essenziali. La Corte ha anche ribadito la legittimità costituzionale degli studi di settore.
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