La Cassazione, con l'ordinanza n. 25018/2024, ha stabilito che un credito d'imposta utilizzato oltre i termini previsti non è un credito inesistente, ma 'non spettante'. Questa distinzione è cruciale: il credito è inesistente solo se manca il presupposto costitutivo e la sua assenza non è rilevabile con controlli automatici. Nel caso specifico, il credito, pur esistendo, è stato usato fuori tempo, configurando un'irregolarità meno grave e soggetta a sanzioni più lievi. L'Agenzia delle Entrate ha visto il suo ricorso respinto.
Continua »