L'Agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento a una società, risultata introvabile presso la sua sede legale. La notifica è stata completata tramite deposito presso la casa comunale, seguendo le norme per l'irreperibilità assoluta. Un socio ha contestato l'accertamento successivo a suo carico, sostenendo l'invalidità della notifica alla società per la mancata spedizione di una raccomandata. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di irreperibilità assoluta, si applica la normativa tributaria speciale (art. 60, D.P.R. 600/73), che non richiede l'invio della raccomandata, a differenza dei casi di irreperibilità relativa.
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