L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a un contribuente per maggiori imposte IRPEF. Il contribuente impugnava l'atto eccependo la nullità della delega di firma del funzionario, priva di nominativo e durata. I giudici di merito accoglievano il ricorso del cittadino, annullando la pretesa fiscale. Il Fisco ricorreva quindi in Cassazione sostenendo la piena validità della sottoscrizione riferibile all'ufficio. Durante la fase di legittimità, il contribuente depositava formale istanza per accedere alla definizione agevolata della lite prevista dalla riforma tributaria. La Corte Suprema ha disposto la sospensione del giudizio tributario, verificando la tempestività della richiesta e la sussistenza dei requisiti di valore previsti dalla legge, rinviando la causa a nuovo ruolo.
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