L'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento doganale per il recupero di maggiori dazi e IVA sulle importazioni. La società eccepiva la decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione, sostenendo che la notizia di reato non fosse idonea a interrompere i termini poiché riguardava un'altra società, era stata inviata a un'autorità incompetente e non aveva dato luogo a un processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l'Azienda trascritto o allegato la notizia di reato contestata. La Corte ha inoltre ribadito che, per impedire la decadenza, rileva solo la trasmissione della notizia di reato entro il triennio, indipendentemente dall'esito del procedimento penale o dall'incompetenza territoriale dell'autorità ricevente. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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