La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di diversi atti impositivi emessi da un ente locale per il recupero dell'ICI su aree edificabili. Il punto centrale della decisione riguarda la carente motivazione avviso accertamento, in quanto l'amministrazione non aveva esplicitato i criteri e i parametri utilizzati per determinare il valore dei terreni. Il ricorso dell'ente è stato dichiarato inammissibile sia per il mancato rispetto del principio di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti contestati, sia perché il vizio di motivazione, essendo di natura formale e radicale, preclude al giudice qualsiasi valutazione nel merito della pretesa fiscale.
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