Un contribuente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune, ha disposto il riclassamento catastale di un immobile adibito ad attività turistica extra-alberghiera, aumentandone la rendita. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dell'atto, ritenendolo motivato in base ai canoni di locazione effettivi e alle caratteristiche dell'immobile. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi procedurali e la mancata disapplicazione delle tariffe d'estimo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto gli atti contestati. La Corte ha confermato che il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi presupposti, ma solo se la contestazione è specifica e non investe la discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
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