L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a un cittadino, in qualità di erede dei propri familiari, due avvisi di accertamento per capitali non dichiarati detenuti all'estero. Il contribuente ha contestato la tardività degli atti, sostenendo che il decesso dei familiari escludesse il reato e, di conseguenza, il raddoppio dei termini di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il raddoppio dei termini di accertamento scatta per la sola presenza oggettiva di fatti di rilevanza penale al momento della violazione. La morte del reo o l'archiviazione penale non cancellano questo potere del fisco, data l'autonomia tra processo tributario e penale. L'erede perde la causa e deve pagare le spese.
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