La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali. Il contribuente aveva contestato la validità delle notifiche, sostenendo che l'agente della riscossione non potesse procedere direttamente tramite servizio postale e lamentando un difetto di motivazione dell'atto. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, chiarendo che la notifica postale diretta è pienamente valida ai sensi della normativa vigente. Inoltre, la Corte ha sottolineato il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché il contribuente non ha trascritto integralmente gli atti contestati, impedendo così il controllo di legittimità.
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