Una società in crisi ha proposto domanda di concordato preventivo basato sulla continuità aziendale indiretta, tramite l'affitto e la cessione dell'azienda a terzi. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta, qualificandola come concordato liquidatorio a causa della prevalenza dei flussi derivanti dalla liquidazione dei beni, e ha dichiarato il fallimento. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, evidenziando gravi lacune informative sulla solvibilità dei terzi acquirenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che il giudice ha il dovere di effettuare una penetrante verifica sulla completezza delle informazioni fornite ai creditori. Senza dati chiari e attendibili sulla solidità finanziaria dei soggetti coinvolti, i creditori non possono esprimere un voto consapevole, rendendo la proposta inammissibile.
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