Una società sportiva conviene in giudizio il proprio consulente fiscale contestando la responsabilità professionale del commercialista per aver applicato un regime fiscale agevolato indebito. A seguito dell'accertamento dell'Erario e del recupero delle imposte, la società ottiene la condanna generica del professionista al risarcimento del danno. Il professionista chiama in garanzia le proprie compagnie assicurative basandosi su polizze con clausola claims made (a richiesta fatta). I giudici di merito dichiarano parzialmente nulla la limitazione temporale di retrodatazione della copertura assicurativa, condannando l'assicuratore a manlevare l'assicurato. La Corte di Cassazione, rilevando questioni di particolare rilievo in ordine alla validità delle clausole contrattuali e alla copertura dei sinistri professionali, rimette la causa in pubblica udienza per la discussione in contraddittorio orale con la partecipazione del Procuratore Generale.
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