La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di inappellabilità ordinanza compensi avvocato emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. La vicenda nasce dall'opposizione di un cliente a un decreto ingiuntivo per onorari professionali, contestando la negligenza del legale e chiedendo il risarcimento danni. Il Tribunale, applicando il rito speciale, aveva compensato i crediti. La Corte d'Appello aveva invece riformato la decisione nel merito. La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando l'impugnazione inammissibile: i provvedimenti sui compensi forensi, anche se decidono sull'esistenza del diritto (an) e su domande riconvenzionali connesse, sono impugnabili solo tramite ricorso straordinario per cassazione.
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