Due soggetti, condannati in appello per detenzione e spaccio di cocaina, ricorrono in Cassazione. Il primo ricorrente lamenta la mancata valutazione di un presunto concordato in appello e il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente contesta il calcolo della recidiva reiterata e specifica applicata dai giudici di merito. La Suprema Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che non vi è stato alcun reale accordo tra le parti per un concordato in appello, ma solo una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione. Inoltre, confermano la correttezza del calcolo della recidiva reiterata, giustificata dai numerosi precedenti penali per reati della stessa indole lucrativa. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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