La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati contro la sentenza d'appello. Per i primi due, i giudici hanno confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio e recidiva, ritenendo congrua la pena superiore al minimo edittale basata sui gravi precedenti penali e sui criteri dell'articolo 133 del codice penale. Per il terzo, la Corte ha ritenuto insindacabile il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche, concesse per la collaborazione, e le aggravanti legate alla sua pericolosità. I ricorsi proponevano solo una rivalutazione dei fatti, esclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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