L'Imputato è stato condannato per furto consumato e tentato presso due centri di raccolta rifiuti, commesso forzando le recinzioni. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'aggravante della violenza sulle cose e il mancato riconoscimento delle attenuanti, in particolare quella del danno di speciale tenuità, sostenendo che la refurtiva fosse stata recuperata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per applicare l'attenuante del danno di speciale tenuità, il pregiudizio economico deve essere lievissimo al momento del reato. La successiva restituzione della merce non rileva, così come non rileva la capacità della vittima di sopportare il danno. Inoltre, vanno calcolate le spese per riparare i danni strutturali causati dall'effrazione.
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