La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due soggetti condannati in sede di rinvio. Il Primo Ricorrente ha contestato l'aggiunta di una multa di 500 euro per il reato di ricettazione in continuazione, ritenendola una violazione del divieto di reformatio in pejus. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, eliminando la sanzione pecuniaria poiché peggiorava illegittimamente il trattamento sanzionatorio precedentemente stabilito. Al contrario, il ricorso del Secondo Ricorrente è stato dichiarato inammissibile. Egli lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale questione non rientrava nei limiti fissati dalla precedente sentenza di annullamento parziale, focalizzata solo sull'aggravante mafiosa. Di conseguenza, il Secondo Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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