La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. Il motivo principale del rigetto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ribadisce che tale questione, per essere esaminata, deve essere proposta nei gradi di merito. Anche le altre censure, relative alle attenuanti generiche e alla pena, sono state respinte perché generiche, avendo il giudice di merito motivato adeguatamente sulla base della personalità negativa dell'imputato.
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